Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 8.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

Articolo 8.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

        1. Identico.

        2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 3.         2. Identico.
        3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella         3. Identico.

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E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.  
        4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.         4. Identico.
        5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.         5. Identico.
          5-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.